RELAZIONE GEOTECNICA secondo le Norme Tecniche Costruzioni NTC 2018

Cos’è una Relazione Geotecnica?

La Relazione Geotenica è un documento necessario per ottenere il permesso di costruzione di un edificio. Al suo interno, in sintesi, il Geologo professionista identifica il sottosuolo ed esegue una caratterizzazione dinamica del terreno.

Che differenza c’è tra una Relazione Geologica e una Relazione Geotenica?

A grandi linee la Relazione Geologica definisce la modellazione geologica del sottosuolo e dell’intorno utile. La Relazione geotecnica invece è basata sull’interazione tra l’opera di progetto e il sottosuolo. Ma vediamo nello specifico di cosa si tratta.

 

LA MIA ESPERIENZA

  • Relazioni geotecniche a supporto della progettazione delle opere di fondazione di edifici residenziali, industriali o infrastrutture
  • Calcolo delle capacità portanti e relativi cedimenti di fondazioni dirette tipo plinti, travi.
  • Rilievi geomeccanici di dettaglio
  • Verifiche di caduta massi
  • Valutazione della stabilità dei fronti di scavo e progettazione in fasi degli stessi.

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Riferimenti Normativi Relazione Geotenica

Vediamo nello specifico cosa richiedono le Norme Tecniche Costruzioni NTC 2018.

Il capito 6 è dedicato a “PROGETTAZIONE GEOTECNICA”. Il capitolo 6.1 riporta le disposizioni generali. Il capito 6.2 invece esplica l’articolazione del progetto, nello specifico:

Il progetto delle opere e degli interventi si articola nelle seguenti fasi:

  1. caratterizzazione e modellazione geologica del sito;
  2. scelta del tipo di opera o di intervento e programmazione delle indagini geotecniche;
  3. caratterizzazione fisico-meccanica dei terreni e delle rocce presenti nel volume significativo e definizione dei modelli geotecnici di sottosuolo (cfr. § 3.2.2);
  4. definizione delle fasi e delle modalità costruttive;
  5. verifiche della sicurezza e delle prestazioni
  6. programmazione delle attività di controllo e monitoraggio. “

In questo caso ciò che riguarda la Relazione Geotecnica viene esplicitato al punto 2, nello specifico:

2. scelta del tipo di opera o di intervento e programmazione delle indagini geotecniche

 

Le indagini geotecniche devono essere programmate in funzione del tipo di opera e/o di intervento, devono riguardare il volume significativo e, in presenza di azioni sismiche, devono essere conformi a quanto prescritto ai §§ 3.2.2 e 7.11.2. Per volume significativo di terreno si intende la parte di sottosuolo influenzata, direttamente o indirettamente, dalla costruzione del manufatto e che influenza il manufatto stesso. Le indagini devono permettere la definizione dei modelli geotecnici di sottosuolo necessari alla progettazione. Della definizione del piano delle indagini, della caratterizzazione e della modellazione geotecnica è responsabile il progettista.

Ai fini dell’analisi quantitativa di uno specifico problema, per modello geotecnico di sottosuolo si intende uno schema rappresentativo del volume significativo di terreno, suddiviso in unità omogenee sotto il profilo fisico-meccanico, che devono essere caratterizzate con riferimento allo specifico problema geotecnico. Nel modello geotecnico di sottosuolo devono essere definiti il regime delle pressioni interstiziali e i valori caratteristici dei parametri geotecnici.

Per valore caratteristico di un parametro geotecnico deve intendersi una stima ragionata e cautelativa del valore del parametro per ogni stato limite considerato. I valori caratteristici delle proprietà fisiche e meccaniche da attribuire ai terreni devono essere dedotti dall’interpretazione dei risultati di specifiche prove di laboratorio su campioni rappresentativi di terreno e di prove e misure in sito. 

Per gli ammassi rocciosi e per i terreni a struttura complessa, nella valutazione della resistenza caratteristica occorre tener conto della natura e delle caratteristiche geometriche e di resistenza delle discontinuità. Deve inoltre essere specificato se la resistenza caratteristica si riferisce alle discontinuità o all’ammasso roccioso. 

Per la verifica delle condizioni di sicurezza e delle prestazioni di cui al successivo § 6.2.4, la scelta dei valori caratteristici delle quote piezometriche e delle pressioni interstiziali deve tenere conto della loro variabilità spaziale e temporale. 

Le prove di laboratorio, sulle terre e sulle rocce, devono essere eseguite e certificate dai laboratori di prova di cui all’art. 59 del DPR 6 giugno 2001, n. 380. I laboratori su indicati fanno parte dell’elenco depositato presso il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. 

Nel caso di costruzioni o di interventi di modesta rilevanza, che ricadano in zone ben conosciute dal punto di vista geotecnico, la progettazione può essere basata su preesistenti indagini e prove documentate, ferma restando la piena responsabilità del progettista su ipotesi e scelte progettuali.

COMPETENZE DEI GEOLOGI: LE RELAZIONI GEOTECNICHE

L’Ordine dei geologi del Trentino Alto Adige si spende in prima persona nel difendere e ribadire il valore e la competenza della figura del Geologo nel redigere una relazione geotecnica. Riporto uno stralcio di una nota utile a capirne tale importanza:

“La relazione geotecnica è di competenza ripartita o concorrente del geologo con un ingegnere civile e ambientale (T.A.R. Lazio – Roma, Sezione Terza, sentenza n. 9850 del 23 luglio 2019). L’art. 3, lettera b), della legge 3 febbraio 1963, n. 112 individua tra le competenze professionali del
geologo: “le rilevazioni e le consulenze geologiche che riguardano il suolo ed il sottosuolo ai fini delle opere concernenti dighe, strade, gallerie, acquedotti, ponti, canali, aeroporti, cimiteri, ferrovie, edifici”.

L’art. 41, comma 1, lettere e) e q), del D.P.R. 5.06.2001, n. 328, nel riepilogare ed elencare tutte le competenze del geologo iscritto alla sezione A dell’albo professionale, vi ricomprende espressamente le “indagini geotecniche” e la “relazione geotecnica”; così come il successivo comma 2, alla lettera n), prevede che i geologi iscritti alla sezione B dell’albo professionale abbiano competenze ad eseguire “indagini geotecniche”.

Ulteriore conferma normativa della sussistenza della competenza del geologo in materia di relazione geotecnica è data dalla disciplina dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di geologo e per l’iscrizione al relativo albo, contenuta: nell’art. 3, comma 4, del D.P.R. 3.11.1982, n. 981, che indica tra le materie obbligatorie la “geologia delle costruzioni”; e nell’art. 42 del D.P.R. 5.06.2001, n. 328, che indica tra tutte le prove per l’iscrizione alla sezione A dell’albo dei geologi la “geologia applicata”, “geotecnica” ed “ingegneria e sicurezza degli scavi”.

La competenza del geologo a redigere e sottoscrivere la relazione geotecnica, oltre che ad effettuare le indagini geotecniche, è stata, poi, espressamente riconosciuta dalla giurisprudenza: La relazione geotecnica si compone per sua natura di due parti, logicamente e tecnicamente distinte: la prima consta di una indagine sul suolo e sottosuolo e delle sue risposte, astrattamente possibili, la seconda riguarda la specificazione dell’insieme progetto-terreno e la sua risposta alle sollecitazioni. Questa dicotomia, insita nella natura stessa della relazione geotecnica, spiega che spetta al solo ingegnere redigere la relazione geotecnica nella sua seconda parte, quella progettuale, laddove la competenza è sovrapponibile, vale a dire appartiene ad entrambe le categorie professionali, per quanto riguarda le indagini e le relazioni geotecniche, nella loro prima parte, ovvero quella prodromica.” (T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, sentenza n. 192 del 18 maggio 1991);

“Solo i geologi hanno competenza a individuare e rilevare i dati necessari nonché la caratterizzazione meccanica del terreno” (Consiglio di Stato, Sezione Seconda, parere n. 164 del 25 marzo 1992);

“Nella formazione della relazione geotecnica l’ingegnere progettista deve servirsi dell’apporto del professionista geologo, quante volte ciò sia richiesto dalla complessità e dalla specializzazione delle elaborazioni e delle valutazioni da compiere, in ordine particolarmente alla caratterizzazione del terreno in relazione all’opera da eseguire” (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, parere n. 154 del 2 giugno 1994);

Si “sgombra il campo dalla inaccettabile scissione tra professionista abilitato ad effettuare determinati accertamenti e professionista abilitato a sottoscrivere la relativa relazione, come pure dall’idea di una duplice sottoscrizione della relazione, del professionista che l’ha redatta e di un altro, diverso professionista che vi appone una firma definitiva; e rileva piuttosto che tali artificiose costruzioni implicano il riconoscimento della sostanziale competenza del geologo in materia geotecnica” (Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sentenza n. 701 del 4 maggio 1995);  

Ai geologi va riconosciuta la competenza ad effettuare le rilevazioni, le indagini e le prove geotecniche di cui al D.M. 11.03.1988, nonché la redazione delle conseguenti relazioni” (Consiglio di Stato, Quarta Sezione, sentenza n. 491 del 29 gennaio 2002);

“Possono le relazioni geotecniche essere redatte e firmate dal geologo che ne abbia curato le presupposte prestazioni professionali specialistiche, così come ben può l’Amministrazione committente far ricorso, secondo le circostanze, all’affidamento dei relativi incarichi professionali soltanto al progettista (che sia abilitato a svolgerle) od anche, in regime di complementarietà, ad entrambi” (T.A.R. Marche, sentenza n. 902 del 9 giugno 2000);

Si deve “considerare la riconosciuta competenza professionale dei geologi anche in ambito di indagini e relazioni geotecniche, di cui ampiamente si occupano le Norme Tecniche delle Costruzioni” (T.A.R. Lazio – Roma, Sezione Terza, sentenza n. 5231 del 25 maggio 2009,);

 “Ed invero, secondo la giurisprudenza prevalente, ai geologi va riconosciuta la competenza ad effettuare le rilevazioni, le indagini e le prove geotecniche di cui al D.M. 11 marzo 1998 nonché la redazione delle conseguenti relazioni. Tuttavia la redazione dell’elaborato può richiedere l’intervento di un ingegnere in relazione alla specificità del singolo intervento (ad esempio edilizio o infrastrutturale). … dovendosi al riguardo oltretutto considerare la riconosciuta competenza professionale dei geologi anche in ambito di indagini e relazioni geotecniche” (T.A.R. Campania – Napoli, Sezione Prima, sentenza n. 5786 del 13 dicembre 2011);

Indicano le prove geotecniche come specifiche dell’attività del geologo “sia la legge n. 112 del 1963, disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo, sia più di recente il D.P.R. 5-6-2001 n. 328, Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti. Invece tali attività, non figurano rispetto alla disciplina degli architetti (art 16 d.p.r. 328 del 2001) solo in parte per gli ingeneri ( art 46 comma1 lettera a) del d.p.r. 318 del 2001 che fa riferimento alle opere geotecniche solo per la ingegneria civile).” (T.A.R. Lazio – Roma, Sezione Terza, sentenza n. 3757 del 26 aprile 2012);
La Circolare 2019 alle NTC 2018 al Capitolo 10.1 dove riporta le Relazioni specialistiche che possono essere redatte da uno specialista tra cui: Relazione geotecnica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione del volume significativo del terreno.”
 

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